IL TRIBUNALE Visti gli atti del procedimento n. 1091/2003 ruolo V.G.; Visto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 170, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e dell'art. 29, legge n. 794/1942 da Favaloro Giovanni avverso il decreto emesso in data 20 maggio 2003 dal Tribunale di Messina, prima sezione penale, avente ad oggetto la liquidazione dei compensi al perito nominato nel procedimento n. 293/1996 R.G. tribunale instaurato nei confronti di Ferrara Grazia, innanzi al tribunale in composizione collegiale; Visto il provvedimento con cui il Presidente del tribunale ha designato questo giudice monocratico per la decisione del suddetto ricorso; Sciogliendo la riserva assunta; O s s e r v a Ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato e' possibile proporre opposizione entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione al presidente dell'ufficio giudiziario competente. In tale ipotesi il processo e' quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. La norma in questione attribuisce pertanto la competenza al tribunale in composizione monocratica sempre, anche nell'ipotesi in cui il provvedimento oggetto di impugnazione sia stato adottato da un giudice in composizione collegiale (come nelle fattispecie concrete oggetto dei suddetti ricorsi). Tanto premesso, ritiene questo giudice che l'art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia) come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002), n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), si ponga in contrasto con l'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega. Il decreto legislativo n. 113/2002 trova il proprio fondamento nella delega contenuta nell'art. 7 della legge 8 marzo 1999 n. 50 (come modificato dall'art. 1 della legge 24 novembre 2000 n. 340). L'art. 7, comma 1 della legge n. 50 del 1999 indica le materie oggetto di delega operando un richiamo a fonti esterne alla stessa legge. Nel preambolo del decreto legislativo n. 113 del 2002 le materie rispetto alle quali il Governo ha ritenuto di esercitare la delega sono individuate con il riferimento ai numeri 9, 10 e 11 dell'allegato numero 1 della legge n. 50 del 1999, che rispettivamente attengono al procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati, al procedimento relativo alle spese di giustizia, ed ai procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il rilascio di copie di atti in materia tributaria e in sede giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni civili mobiliari e immobiliari. Il contenuto di ciascuna di tali materie e' ulteriormente definito nel suddetto allegato mediante l'indicazione dei testi normativi contenenti la relativa disciplina. La delega che l'art. 7 della legge n. 50/1999 ha attribuito al Governo concerne il riordino delle norme legislative e regolamentari nelle materie elencate mediante l'emanazione di testi unici comprendenti le disposizioni contenute in un decreto legislativo ed in un regolamento adottati ai sensi degli artt. 14 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con l'osservanza tuttavia dei criteri e principi direttivi dettati dallo stesso art. 7 della legge n. 50 del 1999, tra i quali vi e' quello del «coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo». L'osservanza di tali criteri e principi direttivi discende direttamente dal disposto dell'art. 76 della Costituzione. Alla luce di quanto appena evidenziato ritiene questo giudice che al potere attribuito al legislatore delegato siano stati posti limiti ben precisi e che la delega in questione non abbia avuto ad oggetto anche il potere di apportare modifiche sostanziali delle strutture portanti della disciplina delle materie cui la delega stessa si riferisce. L'art. 11 della legge n. 319/1980 (abrogata) prevedeva che il ricorso dovesse essere presentato innanzi al tribunale (o alla Corte d'appello); e' ragionevole ritenere che il legislatore della legge n. 319/1980 quando ha parlato di tribunale per la procedura dei ricorsi si riferisse al tribunale in composizione collegiale (ed infatti all'epoca il tribunale esisteva solo in detta composizione). Cio' posto, avendo trasferito la competenza - per cio' che nella specie interessa - dal tribunale in composizione collegiale al tribunale in composizione monocratica, ed avendo quindi introdotto una innovazione radicale della disciplina vigente in materia di competenza, il legislatore delegato non si e' attenuto al criterio del «coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti» ed e' pertanto incorso in una violazione dell'art. 76 della Cost. per eccesso di delega. La modifica della competenza non pare infatti potere rientrare tra le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo, nemmeno alla luce di quanto osservato nella relazione allegata al decreto legislativo n. 113 del 2002. L'attribuzione della competenza al giudice in composizione monocratica, nell'ambito del disposto di cui all'art. 170, viene infatti per cosi' dire correlata all'innovazione introdotta dal decreto legislativo n. 51/1998 che ha introdotto il sistema del giudice unico. Nel commentare in particolare l'art. 170, nella relazione allegata al decreto legislativo n. 113 del 2002 si osserva «... In linea con il mutamento del sistema, a seguito dell'art. 14 del decreto legislativo n. 51/1998 (che ha sostituito l'art. 48 dell'ordinamento giudiziario,) la norma prevede la competenza monocratica, peraltro gia' attuata dal legislatore con l'art. 50 lett. c) del d.lgs. n. 274/2000. Altrimenti, in mancanza di previsione espressa, la competenza sarebbe collegiale per una procedura semplificata fin dall'origine ....». Orbene, la procedura invero ancora oggi applicabile e' quella di cui all'art. 29, legge n. 794/1942, essendo essa richiamata dal testo unico ed in particolare dall'art. 170 (a sua volta poi richiamato dall'art. 84 del medesimo testo unico). Questa norma prevede espressamente che il tribunale proceda in composizione collegiale. Conseguentemente l'art. 170, nella parte in cui attribuisce la competenza all'ufficio giudiziario in composizione monocratica, non appare ispirato ad un principio di coerenza logica e sistematica. Alla luce delle superiori considerazioni l'art. 170 del decreto legislativo n. 113 del 2002, come riprodotto dall'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, si pone in contrasto con l'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega. L'esistenza della delega in una materia coperta da riserva assoluta di legge, quale e' ex art. 25 della Costituzione quella riguardante la competenza del giudice, non puo' poi essere desunta dalla circostanza che tale delega sia stata conferita genericamente, avuto riguardo alla materia delle spese di giustizia. Conseguentemente in via subordinata sarebbe l'art. 7 della legge n. 50 del 1999 a porsi in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, secondo cui la delega va conferita «per oggetti definiti», nella parte in cui non ha previsto con riferimento alle specifiche materie delegate i limiti e l'oggetto della delega. Ritenuto pertanto che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale e visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,