IL TRIBUNALE

    Visti gli atti del procedimento n. 1091/2003 ruolo V.G.;
    Visto   il   ricorso  proposto  ai  sensi  dell'art. 170,  d.P.R.
30 maggio  2002, n. 115 e dell'art. 29, legge n. 794/1942 da Favaloro
Giovanni  avverso  il  decreto  emesso  in  data  20 maggio  2003 dal
Tribunale  di  Messina,  prima  sezione  penale, avente ad oggetto la
liquidazione   dei  compensi  al  perito  nominato  nel  procedimento
n. 293/1996  R.G.  tribunale  instaurato  nei  confronti  di  Ferrara
Grazia, innanzi al tribunale in composizione collegiale;
    Visto  il  provvedimento  con  cui il Presidente del tribunale ha
designato  questo  giudice  monocratico per la decisione del suddetto
ricorso;
    Sciogliendo la riserva assunta;

                            O s s e r v a

    Ai  sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto
di  pagamento  emesso  a  favore  dell'ausiliario  del  magistrato e'
possibile  proporre  opposizione  entro  venti  giorni  dall'avvenuta
comunicazione al presidente dell'ufficio giudiziario competente.
    In  tale  ipotesi il processo e' quello speciale previsto per gli
onorari  di  avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione
monocratica.
    La  norma  in  questione  attribuisce  pertanto  la competenza al
tribunale  in  composizione monocratica sempre, anche nell'ipotesi in
cui il provvedimento oggetto di impugnazione sia stato adottato da un
giudice  in  composizione collegiale (come nelle fattispecie concrete
oggetto dei suddetti ricorsi).
    Tanto premesso, ritiene questo giudice che l'art. 170 del decreto
legislativo  30 maggio  2002,  n. 113 (Testo unico delle disposizioni
legislative  in  materia  di  spese di giustizia) come riprodotto nel
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 maggio  2002), n. 115
(testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  spese di giustizia), si ponga in contrasto con l'art. 76
della Costituzione per eccesso di delega.
    Il  decreto  legislativo  n. 113/2002 trova il proprio fondamento
nella  delega  contenuta  nell'art. 7  della legge 8 marzo 1999 n. 50
(come modificato dall'art. 1 della legge 24 novembre 2000 n. 340).
    L'art.  7,  comma 1  della legge n. 50 del 1999 indica le materie
oggetto  di  delega  operando un richiamo a fonti esterne alla stessa
legge.
    Nel  preambolo del decreto legislativo n. 113 del 2002 le materie
rispetto  alle  quali  il Governo ha ritenuto di esercitare la delega
sono   individuate   con   il  riferimento  ai  numeri  9,  10  e  11
dell'allegato   numero   1   della   legge   n. 50   del   1999,  che
rispettivamente  attengono  al procedimento di gestione e alienazione
dei  beni  sequestrati  e  confiscati,  al procedimento relativo alle
spese  di giustizia, ed ai procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il
rilascio   di   copie  di  atti  in  materia  tributaria  e  in  sede
giurisdizionale,  compresi i procedimenti in camera di consiglio, gli
affari   non   contenziosi   e   le  esecuzioni  civili  mobiliari  e
immobiliari.   Il   contenuto   di   ciascuna   di  tali  materie  e'
ulteriormente  definito  nel suddetto allegato mediante l'indicazione
dei testi normativi contenenti la relativa disciplina.
    La  delega  che  l'art. 7 della legge n. 50/1999 ha attribuito al
Governo  concerne il riordino delle norme legislative e regolamentari
nelle   materie   elencate   mediante  l'emanazione  di  testi  unici
comprendenti  le  disposizioni contenute in un decreto legislativo ed
in  un  regolamento  adottati  ai sensi degli artt. 14 e 17, comma 2,
della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, con l'osservanza tuttavia dei
criteri  e principi direttivi dettati dallo stesso art. 7 della legge
n. 50  del  1999, tra i quali vi e' quello del «coordinamento formale
del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto
coordinamento,  le  modifiche  necessarie  per  garantire la coerenza
logica  e  sistematica  della  normativa  anche al fine di adeguare e
semplificare il linguaggio normativo».
    L'osservanza  di  tali  criteri  e  principi  direttivi  discende
direttamente dal disposto dell'art. 76 della Costituzione.
    Alla luce di quanto appena evidenziato ritiene questo giudice che
al potere attribuito al legislatore delegato siano stati posti limiti
ben  precisi  e che la delega in questione non abbia avuto ad oggetto
anche  il  potere  di apportare modifiche sostanziali delle strutture
portanti  della  disciplina  delle  materie  cui  la delega stessa si
riferisce.
    L'art. 11  della  legge  n. 319/1980  (abrogata) prevedeva che il
ricorso  dovesse essere presentato innanzi al tribunale (o alla Corte
d'appello);  e'  ragionevole  ritenere che il legislatore della legge
n. 319/1980  quando  ha  parlato  di  tribunale  per la procedura dei
ricorsi  si  riferisse  al  tribunale  in composizione collegiale (ed
infatti all'epoca il tribunale esisteva solo in detta composizione).
    Cio'  posto, avendo trasferito la competenza - per cio' che nella
specie  interessa  -  dal  tribunale  in  composizione  collegiale al
tribunale  in  composizione  monocratica, ed avendo quindi introdotto
una  innovazione  radicale  della  disciplina  vigente  in materia di
competenza,  il  legislatore  delegato non si e' attenuto al criterio
del  «coordinamento  formale del testo delle disposizioni vigenti» ed
e'  pertanto  incorso  in una violazione dell'art. 76 della Cost. per
eccesso  di  delega.  La  modifica  della competenza non pare infatti
potere  rientrare  tra  le  modifiche  necessarie  per  garantire  la
coerenza  logica  e  sistematica  della  normativa  anche  al fine di
adeguare e semplificare il linguaggio normativo, nemmeno alla luce di
quanto  osservato  nella  relazione  allegata  al decreto legislativo
n. 113 del 2002.
    L'attribuzione   della  competenza  al  giudice  in  composizione
monocratica,  nell'ambito  del  disposto  di  cui all'art. 170, viene
infatti  per  cosi'  dire  correlata  all'innovazione  introdotta dal
decreto  legislativo  n. 51/1998  che  ha  introdotto  il sistema del
giudice  unico.  Nel  commentare  in  particolare  l'art. 170,  nella
relazione  allegata al decreto legislativo n. 113 del 2002 si osserva
«...  In  linea  con il mutamento del sistema, a seguito dell'art. 14
del  decreto  legislativo  n. 51/1998  (che  ha  sostituito l'art. 48
dell'ordinamento   giudiziario,)   la  norma  prevede  la  competenza
monocratica,  peraltro  gia'  attuata  dal  legislatore con l'art. 50
lett. c)   del   d.lgs.   n. 274/2000.  Altrimenti,  in  mancanza  di
previsione   espressa,  la  competenza  sarebbe  collegiale  per  una
procedura semplificata fin dall'origine ....».
    Orbene,  la procedura invero ancora oggi applicabile e' quella di
cui all'art. 29, legge n. 794/1942, essendo essa richiamata dal testo
unico  ed  in  particolare  dall'art. 170 (a sua volta poi richiamato
dall'art. 84   del   medesimo  testo  unico).  Questa  norma  prevede
espressamente  che  il  tribunale proceda in composizione collegiale.
Conseguentemente  l'art. 170,  nella  parte  in  cui  attribuisce  la
competenza  all'ufficio  giudiziario in composizione monocratica, non
appare ispirato ad un principio di coerenza logica e sistematica.
    Alla  luce  delle superiori considerazioni l'art. 170 del decreto
legislativo  n. 113  del  2002,  come  riprodotto  dall'art. 170  del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, si pone in
contrasto con l'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega.
    L'esistenza  della  delega  in  una  materia  coperta  da riserva
assoluta  di  legge,  quale  e'  ex art. 25 della Costituzione quella
riguardante  la  competenza  del giudice, non puo' poi essere desunta
dalla  circostanza che tale delega sia stata conferita genericamente,
avuto    riguardo    alla   materia   delle   spese   di   giustizia.
Conseguentemente  in  via  subordinata  sarebbe  l'art. 7 della legge
n. 50 del 1999 a porsi in contrasto con l'art. 76 della Costituzione,
secondo  cui  la  delega  va  conferita «per oggetti definiti», nella
parte  in cui non ha previsto con riferimento alle specifiche materie
delegate i limiti e l'oggetto della delega.
    Ritenuto  pertanto  che  il  giudizio  non  possa essere definito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale e visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,